Servizi legali

Anche la professione forense non può fare a meno, già da qualche tempo, di misurarsi ed in parte adeguarsi alle nuove esigenze del mercato e ciò in osservanza dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale e comunitario a tutela del lavoro autonomo, della libertà d’impresa, del mercato interno e della concorrenza. Pur con le doverose cautele motivate dalla natura eminentemente “intellettuale” e non “imprenditoriale” della professione, l’attuale assetto normativo consente di poter instaurare con il cliente tipologie di contatti che vanno oltre quelli fino a poco tempo fa comunemente praticati. La realizzazione di questo sito in conformità con il nuovo dettato degli artt. 17 e 17bis del Codice Deontologico Forense, in tema di pubblicità ed informazioni sulla propria attività, ne è un esempio.

 

La consulenza online

Il servizio di consulenza legale in materia stragiudiziale per la redazione di pareri legali, contratti e altri atti giuridici ha carattere professionale e non può pertanto essere reso gratuitamente ma in conformità delle tariffe professionali forensi da ultimo modificate con D.M. n. 127 dell’8 aprile 2004.

Entro 48 ore dalla richiesta, sarà inviato, a mezzo posta elettronica, un preventivo gratuito e non vincolante e il richiedente avrà la facoltà di scegliere tra due diverse forme di consulenza:

1. consulenza legale telematica inviata esclusivamente via posta elettronica ed alla stregua di un parere orale, il cui costo varia a seconda della complessità della questione (avuto naturalmente riguardo alle vigenti tariffe professionali).

2. consulenza legale in forma scritta anticipata via posta elettronica ed inviata per posta prioritaria con la sottoscrizione del professionista incaricato (anche in questo caso il costo verrà stabilito sulla base delle vigenti tariffe professionali forensi considerata la complessità della questione).

Per quanto riguarda la redazione di eventuali atti giudiziali o stragiudiziali (denuncie, querele, esposti, diffide, lettere, contratti, ecc.) gli stessi sono inviati soltanto a mezzo e-mail e saranno sottoscritti soltanto dalla parte del richiedente prima di ogni invio o utilizzo dei medesimi.

Nella comunicazione contenente il preventivo saranno inoltre indicate le modalità di pagamento della consulenza e tutte le ulteriori informazioni di legge nonché le condizioni generali di contratto a cui il cliente aderirà con l’accettazione del preventivo stesso.

Salvo che si tratti di questioni di particolare complessità, il parere legale (in una delle due forme anzidette) o l’atto verrà inviato entro 3 giorni lavorativi dal momento della conferma dell’avvenuto pagamento. Al ricevimento del pagamento verrà emessa regolare fattura che sarà inviata in copia unitamente al parere legale o al servizio richiesto.

Se la questione non può essere risolta per via telematica oppure è comunque necessaria assistenza tecnica diretta in sede giudiziale o stragiudiziale, il cliente avrà facoltà di fissare un appuntamento presso lo studio legale previo contatto telefonico o via fax.

 

Le convenzioni in outsourcing

Lo studio legale, inoltre, offre la possibilità di un servizio legale di assistenza e consulenza, costante e continuativa, rivolto prevalentemente alle imprese che, notoriamente, hanno una necessità quasi quotidiana di avvalersi del proprio avvocato di fiducia. Le attività professionali, in simili casi, si sostanziano in una convenzione scritta fra il cliente ed il professionista al fine di cristallizzare le prestazioni che saranno oggetto dell’assistenza continuativa. La convenzione viene concordata assieme al cliente (in termini di tipologia di prestazioni e numero di pratiche affidate) ed ha una durata minima di un semestre.

Grazie a questo tipo di accordo professionale, il cliente avrà la certezza di conseguire una serie rilevante di vantaggi non ultimo quello di prevenire il rischio di esporsi al contenzioso giudiziario (spesso lungo e costoso e con esiti non sempre certi) sopportando costi senz’altro contenuti.

Degna di nota, inoltre, la possibilità per il cliente di contattare rapidamente il proprio legale in modo costante ed informale, anche quotidianamente, per tutti i servizi concordati sapendo che essi rientrano nella convenzione stipulata senza ulteriore aggravio di spesa.

Solitamente (fatta eccezione per convenzioni personalizzate e calibrate su misura delle necessità e delle richieste del cliente) sono inclusi i seguenti servizi legali: consulenze (orali o scritte) e pareri legali a mezzo email, telefono, fax o in sessione con il cliente; aggiornamenti normativi e giurisprudenziali; redazione di lettere e contrattualistica in genere con fornitori, finanziatori, collaboratori, ecc.  (ivi compresa l’assistenza nell’interpretazione e redazione dei contratti stessi); assistenza in trattative e controversie stragiudiziali verso privati, fornitori, clienti, altri imprenditori e pubblica amministrazione  (ivi compreso il recupero crediti ma sempre in via stragiudiziale); consulenza in ordine alla opportunità di intraprendere iniziative giudiziali o resistere avverso iniziative giudiziali altrui.

 

Il patto di quota lite

Successivamente all’entrata in vigore del noto “Decreto Bersani” (si tratterà poi della L. n. 248 del 4 agosto 2006), veniva abrogata l’obbligatorietà di tariffe professionali fisse o minime consentendo così, fra le altre cose, di pattuire con il cliente compensi in relazione al raggiungimento dello scopo prefisso.

Il c.d. patto di quota lite, fino a quel momento da sempre vietato dalla legge, consiste appunto in un accordo tra avvocato e cliente, in forma scritta a pena di nullità, in base al quale si attribuisce al primo, quale compenso della sua attività professionale, una parte (quota) dei beni o diritti in lite; oppure si ragguaglia l’onorario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragione di percentuale o di una determinata somma.

Questa nuova possibilità, consente al cliente di ricorrere ai servizi dell’avvocato senza dovere anticipare alcunché: il professionista, infatti, verrà ricompensato solo sulla base del risultato utile effettivamente conseguito dal cliente e solo in questo caso. Nel caso di esito negativo della pratica, all’avvocato non dovrà essere corrisposto alcun compenso.

 

Gratuito patrocinio a spese dello Stato

Le persone a basso reddito possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato, e ciò al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi e resistere ad iniziative giudiziali da altri intraprese.

Le materie più comunemente interessate sono quella civile e quella penale anche se la legge prevede tale possibilità anche in materia di volontaria giurisdizione, processo amministrativo, tributario e contabile.

Requisito fondamentale è ovviamente quello reddituale. L’interessato, secondo il decreto ministeriale n. 20 del 20 gennaio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2009, deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, inferiore ad euro 10.628,16.

Se l’interessato convive con altri familiari, ai fini della determinazione del reddito partecipano anche i redditi conseguiti nel medesimo periodo dagli altri componenti.

Si tiene conto invece del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Infine la persona offesa da reati in materia di violenza sessuale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai parametri reddituali sopra visti.

Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono presentare domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, amministrativa, tributaria e contabile:

- i cittadini italiani;

- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;

- gli apolidi (ovvero coloro che sono privi di cittadinanza alcuna);

- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente. Dopo il provvedimento di ammissione, l’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato in ambito penale:

- i cittadini italiani;

- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

- indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;

- chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

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