maurizio milani

Notaio responsabile verso il terzo solo se ha una perdita diretta

In Giustizia, In evidenza, Recenti on 5 Novembre 2009 at 16:27

La sentenza n.22800/2009 si inserisce nell’orientamento ormai consolidato della natura contrattuale della responsabilità del notaio nei confronti dei propri clienti per l’esercizio dell’attività professionale da lui svolta. Nel caso di specie il notaio aveva trasferito il sottotetto di un appartamento ed i nuovi proprietari avevano abbattuto il tetto sovrastante la loro proprietà, di cui erano titolari due signore estranee all’atto di trasferimento.

Il giudice di primo grado, su richiesta delle proprietarie del tetto, aveva dichiarato l’illegittimità dell’abbattimento ed ordinato il ripristino della situazione “quo ante” con condanna dei proprietari al pagamento delle spese necessarie per i lavori e del notaio, chiamato in causa dai propri clienti, per non aver rilevato l’altruità della titolarità del tetto.

Nelle more del giudizio di secondo grado le proprietarie avevano venduto il proprio tetto ai titolari dell’appartamento, facendo così venir meno la materia del contendere ed il conseguente obbligo risarcitorio a carico del notaio, a carico del quale venivano comunque poste parte delle spese dei giudizi di primo e secondo grado.

La Cassazione, nel rigettare i ricorsi delle originarie proprietarie del tetto e dei proprietari del sottotetto in ordine alla suddivisione delle spese tra le parti in causa, prende atto della corretta ricostruzione in termini di responsabilità del notaio operata dalla Corte d’Appello.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del notaio opera nei confronti dei propri clienti quale responsabilità contrattuale, derivante da contratto di mandato o, secondo la tesi preferibile, da contratto di prestazione d’opera intellettuale; viceversa la responsabilità professionale del notaio nei confronti dei terzi estranei all’atto opera come responsabilità extracontrattuale. Pertanto non tutti i terzi sono legittimati alla richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ., ma solo coloro i quali abbiano sofferto una perdita patrimoniale immediata e diretta, nei limiti di cui all’art.1223 cod.civ. Conseguentemente il regime di responsabilità del notaio nei confronti di terzi estranei all’atto è comunque subordinato all’effettivo riscontro dei presupposti sanciti dal codice civile in materia di obbligazioni.

Articolo tratto da www.cassazione.net

Lancia il telefono contro un collega, non può essere licenziato

In Giustizia, In evidenza, Recenti on 5 Novembre 2009 at 09:51

In ufficio è permesso il lancio del telefono contro i colleghi. Infatti l’azienda non può licenziare il dipendente che, esasperato da un collega, gli lancia la cornetta. Certo, ha spiegato la Corte di cassazione con la sentenza n. 23289 del 3 novembre 2009, l’atteggiamento del lavoratore non è proprio una lezione di bon ton ma di sicuro non può incrinare “il rapporto fiduciario fra dipendente e datore di lavoro”. Insomma, ha sostenuto la quarta sezione civile confermando la decisione della Corte d’Appello di Palermo che aveva bocciato il licenziamento, “il lancio della cornetta non aveva il contenuto di violenza o minaccia nei confronti di un collega ma era da ascriversi al momentaneo stato di esasperazione”. Infatti, continua a motivare il Collegio, “il comportamento addebitabile al lavoratore, pur se riprovevole per i suoi connotati di volgarità e di inurbanità, non era comunque tale da giustificare una sanzione espulsiva, non essendo idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario, né a pregiudicare irrimediabilmente l’affidamento del datore di lavoro sul futuro corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”.

Articolo tratto da www.cassazione.net

È reato allontanare i figli dal padre. I soli contatti telefonici non bastano

In Giustizia, In evidenza, Recenti on 4 Novembre 2009 at 16:31

Allontanare i figli dal padre è reato, i contatti telefonici non bastano. Rischia infatti il carcere per sottrazione di minore la mamma che, pur essendo affidataria del figlio, lo porta lontano dall’ex anche se lei ha da sempre dichiarato dove si trova e i due sono rimasti in contatto telefonico.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 42370 di oggi, ha respinto il ricorso di una mamma, affidataria del minore, che lo aveva portato in Sardegna, comunicando all’ex marito la nuova residenza e permettendogli di vederlo non appena possibile e di avere con lui continui contatti telefonici.

La Corte d’Appello di Bologna, hanno sostenuto gli Ermellini, ha fatto bene a confermare nei suoi confronti tutte le accuse dal momento che era stato accertato che la signora aveva sottratto “scientemente per alcuni mesi” il figlio al padre, senza il consenso di quest’ultimo, portandolo in Sardegna (“luogo raggiungibile solo con un viaggio aereo”). Infatti, dice ancora la Cassazione “il ruolo di genitore non si può esplicare solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie”.

Articolo tratto da www.cassazione.net