maurizio milani

Studi di settore declassati a “presunzioni semplici”

In Giustizia, In evidenza, Recenti on 19 Dicembre 2009 at 16:15

Il Massimo consesso di Piazza Cavour riduce la portata degli studi di settore. Gli scostamenti di reddito dichiarato dal contribuente dagli studi di settore hanno natura presuntiva, rappresentando soltanto “un indice rilevatore di una possibile anomalia del comportamento fiscale”. Insomma, sono delle presunzioni semplici e non gravi precise e concordanti. Tale gravità può derivare infatti soltanto dall’esito di un contraddittorio obbligatorio, pena la nullità dell’accertamento.  È questa la soluzione che le Sezioni unite civili della Cassazione, con quattro sentenze depositate ieri, hanno dato al contrasto sugli studi di settore che ha lasciato per mesi col fiato sospeso aziende e professionisti .
Insomma dopo questa decisione la portata degli studi andrà necessariamente ridotta.

La procedura di accertamento standardizzato – si legge nel principio enunciato dal Collegio esteso nelle sentenze 26635, 26636, 26637, 26638 – mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente“.

Articolo tratto da www.cassazione. net

Perde il diritto all’affido condiviso chi non versa il mantenimento ai figli

In Giustizia, In evidenza, Recenti on 19 Dicembre 2009 at 11:08

Il genitore che non versa ai figli l’assegno di mantenimento perde il diritto all’affido condiviso. Infatti in questi casi il giudice della separazione può derogare alla regola inaugurata con la riforma del 2006, e decidere per l’affido esclusivo all’altro genitore.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009, ha respinto il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie ma che non aveva mai versato loro l’assegno di mantenimento.

La prima sezione civile ha motivato la decisione affermando che “perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l’esclusione della modalità dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.

Delitti in Tv, la verità mediatica va ridimensionata

In Giustizia, In evidenza, Recenti on 25 Novembre 2009 at 12:04

Vacilla la ricerca della “verità mediatica” nei talk show. Infatti, nelle trasmissioni che si occupano di gravi delitti non si possono ripercorrere “ipotesi investigative di sospetti degli inquirenti” senza precisare che tali sospetti non hanno avuto “riscontro”. Altrimenti il giornalista rischia una condanna per diffamazione.
A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 45051 di oggi, pur prendendo coscienza di questa ricerca spasmodica della verità mediatica su alcuni delitti in molti talk show italiani, ha fissato dei paletti stringenti sul diritto di cronaca.  La quinta sezione penale ha infatti confermato la condanna nei confronti di un noto condutture e di una giornalista che avevano rappresentato in una “scheda” delle ipotesi investigative scabrose senza precisare che poi tali ipotesi non avevano avuto un riscontro oggettivo. Infatti, hanno motivato gli Ermellini, “la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto pubblicato, il giornalista abbia assolto all’obbligo di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l’affidamento riposto in buona fede sulla fonte, e, quando si intende pubblicare la notizia di un fatto lesivo dell’altrui reputazione, la verifica, per una deontologica esigenza di garanzia, va fatta quando ciò è possibile, interpellando la persona che dalla pubblicazione risulterebbe lesa, anche per riceverne eventuali giustificazioni o spiegazioni”.

Articolo tratto da www.cassazione.net